Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica, nel promuovere i princìpi della libertà di scelta terapeutica del paziente e della libertà di cura da parte del medico, secondo scienza e coscienza, all'interno di un rapporto libero, consensuale e informato con il paziente, quali elementi essenziali per la promozione della salute e della qualità di vita dei cittadini, riconosce il valore diagnostico e terapeutico delle pratiche riconducibili alla medicina complementare, all'interno di percorsi diagnostici e terapeutici definiti dal medico.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Repubblica promuove e tutela l'esercizio della medicina complementare, attraverso la predisposizione e l'attivazione di strumenti che consentano la qualificazione degli operatori medici e degli operatori del benessere di cui all'articolo 5, l'istituzione di appositi corsi di formazione e di registri professionali, nonché garantendo la disponibilità dei medicinali e dei prodotti merceologici utilizzati nella pratica dalle discipline della medicina complementare.